Adeguamento CCI fotovoltaico
secondo ARERA 385/2025:
requisiti, scadenze e rischi
aggiornato al 13 ottobre 2026, sulla base delle Deliberazioni ARERA 385/2025/R/eel e 564/2025/R/eel
aggiornato al 13 ottobre 2026, sulla base delle Deliberazioni ARERA 385/2025/R/eel e 564/2025/R/eel
La Deliberazione ARERA 385/2025/R/eel, successivamente modificata dalla Deliberazione 564/2025/R/eel, disciplina gli obblighi di adeguamento degli impianti fotovoltaici ed eolici con potenza nominale pari o superiore a 100 kW connessi, o da connettere, alle reti elettriche di media tensione.
L’adeguamento prevede l’installazione o l’aggiornamento del Controllore Centrale d’Impianto (CCI), conformemente alla Norma CEI 0-16 e ai relativi Allegati O e T, e l’attivazione della funzionalità PF2.
La funzionalità PF2 permette al distributore di richiedere una riduzione della potenza attiva prodotta dall’impianto, fino all’eventuale azzeramento, per contribuire alla sicurezza e alla stabilità del Sistema Elettrico Nazionale.
Gli interventi necessari dipendono dalle caratteristiche e dalla potenza dell’impianto:
Per gli impianti classificati come nuovi, la presenza e il corretto funzionamento del CCI e della funzionalità PF2 costituiscono requisiti ai fini della connessione.
La Deliberazione ARERA 564/2025/R/eel del 23 dicembre 2025 ha prorogato le scadenze originariamente previste dalla Deliberazione 385/2025/R/eel, concedendo ai produttori tempi più lunghi per completare gli adeguamenti richiesti.
Le nuove scadenze sono differenziate in funzione della potenza degli impianti.
Per gli impianti esistenti, i termini ordinari risultano fissati al 31 dicembre 2026 per potenze pari o superiori a 1 MW, al 31 dicembre 2027 per potenze comprese tra 500 kW e meno di 1 MW e al 31 marzo 2028 per potenze comprese tra 100 kW e meno di 500 kW.
ARERA ha inoltre previsto contributi economici forfettari per determinate categorie di impianti esistenti di potenza inferiore a 1 MW.
L’importo effettivamente riconosciuto dipende dalla fascia di potenza, dalla data di invio della comunicazione di avvenuto adeguamento e dall’esito positivo delle verifiche effettuate dal distributore.
Per gli impianti esistenti di potenza pari o superiore a 1 MW non è previsto il contributo forfettario introdotto per le fasce inferiori.
Le tabelle sono coerenti con le indicazioni dei distributori relative alla Deliberazione 564/2025.
Nota importante: la perdita del contributo per superamento di una determinata finestra temporale non equivale automaticamente alla scadenza dell’obbligo di adeguamento.
Ad esempio, un impianto esistente da 300 kW deve essere adeguato entro il 31 marzo 2028, ma per ottenere il contributo massimo di €7.500 la comunicazione deve essere inviata entro il 31 gennaio 2027, nel rispetto delle altre condizioni previste.
Il mancato adeguamento agli obblighi previsti dalle Deliberazioni ARERA 385/2025/R/eel e 564/2025/R/eel può determinare conseguenze economiche e operative significative per i titolari degli impianti fotovoltaici interessati.
A decorrere dalle scadenze previste per l’adeguamento, e fino alla ricezione della comunicazione di avvenuta regolarizzazione da parte del distributore, la normativa dispone la sospensione delle partite economiche erogate dal GSE, inclusi eventuali incentivi, nonché della valorizzazione dell’energia elettrica immessa in rete.
I produttori che non rispettano i termini previsti per accedere ai contributi forfettari possono inoltre perdere, totalmente o parzialmente, il beneficio economico previsto per l’adeguamento.
Un’ulteriore criticità riguarda l’esito delle verifiche effettuate dal distributore. Qualora emergano anomalie o carenze tecniche, possono essere richiesti interventi correttivi e ulteriori verifiche.
In caso di persistente inadempimento, possono trovare applicazione le ulteriori misure previste dalla regolazione e dalle condizioni di connessione.
Per gli impianti nuovi, la mancata installazione del CCI o la mancata attivazione della funzionalità PF2 può impedire l’attivazione della connessione alla rete elettrica.
È quindi fondamentale pianificare per tempo l’intervento, verificare la compatibilità dei dispositivi esistenti e predisporre correttamente tutta la documentazione da trasmettere al distributore.
L’adeguamento del Controllore Centrale d’Impianto richiede una valutazione tecnica preliminare e una serie di attività finalizzate a garantire la conformità dell’impianto alle disposizioni vigenti.
Il percorso comprende generalmente: